Certificazione di Conformità EAC

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Marchio e Certificazione EAC

In data 18.06.2010 con la decisione n. 319 la commisione dell’unione doganale approvava e portava in vigore il nuovo regolamento tecnico unificato della comunità doganale EuraSec. Con tale provvedimento venivano istituiti i registri unici degli organi certificativi e laboratori di prova ammessi a rilasciare e compiere analisi al fine del rilascio del nuovo certificato dell’unione doganale (Art.1). A seguire negli articoli successivi venivano individuato il “body” del certificato e le modalità del rilascio cosi come gli adempimenti da compiere (dettagliatamente indicato nella decisione 319 del 2 Marzo 2011). All’art. 6 è istituito un elenco di prodotti soggetti a controllo obbligatorio della conformità cosi come successivamente previsto dal disposto dalla decisione n. 526 del 28-01-2011 della commisione dell’unione doganale degli stati euroasiatici, che stila una lista di prodotti per i quali è obbligatorio ottemperare agli obblighi del nuovo regolamento tecnico dell’unione doganale. Tale nuova forma di certificato potrà essere emesso in uno dei tre paesi dell’unione doganale (Russia,Bielorussia e Kazakhstan) e avere validità reciprocamente riconosciuto da tutti i paesi EuRaSEc.
L’efficacia “migratoria” delle nuove regolamentazioni EuRaSEc è progressivamente entrata in vigore sino a diventare praticamente integralmente integrativa dal Giugno 2013 data dalla quale non sono più emettibili ad esempio i vecchi certificati TR ma solamente i nuovi certificati che si rifanno alla nuova regolamentazione tecnica dell’unione doganale appunto i TR/TC (Regolamentazione Tecnica/ Unione Doganale) in russo (Техническим Регламентам Таможенного Союза).
Le nuova tipologia certificativa dell’unione doganale per quanto riguarda la produzione di serie presente alcune novità degne di nota; Innanzitutto partiamo dallo schema certificativo che può essere come previsto dal regolamento eurasec solo il 5c. Rimando per quanto riguarda la tipologia e gli schemi certificativi in altro articolo, evidenziando che tale schema prevede:

  • Preparazione, Analisi e Raccolta della documentazione tecnica;
  • Organizzazione di controllo della produzione;
  • Organizzazione ed Organizzazione dei Test;
  • Approvazione e registrazione della dichiarazione di conformità;
  • Marcatura della merce secondo le modalità previste per la marchiatura EAC.

Da questa obbligatoria legislativa allo schema 5 ,come si evince da quanto sopra, nasce l’obbligatorietà della verifica ispettiva prosso il sito produttivo anche nel caso di azienda straniera. Nell’attuazione del processo certificativo sulla produzione di serie secondo il nuovo regolamento tecnico dell’unione doganale l’azienda è tenuta a presentare ulteriore documentazione a seconda ovviamente della tipologia della linea di prodotti che si andrà a certificare, in relazione al comma 10 dell’articolo 8 del regolamento, quali ad esempio:

  • Documentazione atta a dimostrare che la qualità produttiva possa essere considerata “stabile” nel tempo ed i provvedimenti intrapresi per il mantenimento;
  • Documentazione tecnica dei prodotti;
  • Metodologie intraprese per il controllo della produzione;
  • Analisi e Gestione della sicurezza;
  • Passaporto tecnico dei prodotti
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